L’agroalimentare
cresce in rete

L’agroalimentare
cresce in rete

Secondo i dati Infocamere, al 3 febbraio 2024 in Italia risultavano presenti n. 8.970 reti di imprese, con 47.668 imprese coinvolte. A livello nazionale il Friuli Venezia Giulia si trova al 9° posto per numero di imprese in rete e tra queste ben il 63,7% appartiene al macro settore Agricoltura e Pesca.

Di reti d’impresa si è parlato il 7 febbraio scorso a Meduno, nell’incontro “L’agroalimentare cresce in rete” organizzato con il progetto Dica’.

Dopo l’introduzione e il saluto di Juri Del Toso, vicepresidente della Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali, nonché sindaco di Castelnovo del Friuli e di Piergiorgio Sturlese, direttore di Montagna Leader, la project manager Giuliana Masutti ha sottolineato che, in base ai risultati delle indagini effettuate, tutti gli imprenditori locali dell’agroalimentare avvertono la necessità e l’importanza di collaborare e lavorare insieme per lo sviluppo delle loro imprese e del territorio. Nelle esperienze di aggregazione già vissute motivo principale di soddisfazione è stata la condivisione con altri imprenditori di una stessa filosofia e di una visione comune. Gli insoddisfatti hanno invece purtroppo segnalato le difficoltà di relazioni interne e talvolta l’individualismo dei retisti.

Masutti ha quindi ricordato gli aspetti fondamentali per un buon funzionamento delle reti d’impresa e cioè:

  • fiducia e trasparenza fra i partner
  • impegno dei retisti a investire sulla rete
  • riconoscimento continuo del valore l’una dell’altra (interdipendenza)
  • compatibilità organizzativa
  • presenza di leader
  • esupporto in azienda
  • evisione strategica comune, orientata al mercato, a livello integrato
  • equa ripartizione del vantaggio economico

Di seguito Eva Bredariol, consulente legale esperta in reti di imprese e contrattualistica, ha spiegato il perché della rete d’impresa.
In Italia su un numero totale di 4,4 milioni di imprese, il 95,1% sono microimprese e il 4,3% piccole. Per questo il legislatore italiano ha introdotto la norma al fine di favorirne l’aggregazione.
L’art.3 della Legge 33/2009 dice che: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il contratto di rete è quindi un contratto plurilaterale di collaborazione-cooperazione inter-imprenditoriale, con una disciplina costruita intorno e in funzione di un programma comune che mira al perseguimento di obiettivi strategici.

Gli elementi che obbligatoriamente devono essere presenti nel contratto sono:

  • gli obiettivi strategici e le modalità di misurazione previste per la verifica dei risultati
  • il programma di rete e come si intende realizzare lo scopo comune
  • i diritti e gli obblighi dei partecipanti
  • la durata del contratto
  • le modalità di adesione di altri imprenditori
  • le regole per l’assunzione di decisioni

Sono invece facoltativi:

  • l’organo comune (o esecutore)
  • il fondo patrimoniale comune
  • le cause facoltative di recesso

A differenza della rete contratto, dove le imprese rimangono autonome e indipendenti, la rete soggetto ha soggettività giuridica ed è quindi iscritta in apposita posizione al Registro Imprese e deve obbligatoriamente avere un fondo patrimoniale comune.
Per quanto riguarda il lavoro, nelle reti d’impresa si può fare il distacco di personale (c’è la presunzione che l’interesse per il distacco sorga automaticamente dall’operatività della rete) e applicare la codatorialità, cioè la condivisione di specifici lavoratori fra imprese della rete secondo regole definite nel contratto.
In reti in cui più dell’80% delle imprese è costituito da imprese agricole è possibile anche l’assunzione congiunta.
In merito al D.L. 91/2014 con il quale è stato stabilito che “per le imprese agricole la produzione agricola derivante dall’uso in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete” l’avv. Bredariol ha sottolineato le condizioni e gli obblighi specificati dall’Agenzia delle Entrate:

  • rete tra imprese tutte agricole
  • obbligatoria e significativa messa in comune di terreni
  • partecipazione all’obiettivo comune mediante apporti equivalenti e condivisione mezzi proporzionati alle potenzialità dei terreni
  • no monetizzazione
  • divisione prodotto proporzionata al valore del contributo
  • i prodotti oggetto di divisione non possono essere ceduti tra i retisti.

Stefano Dovier, commercialista e revisore legale, delegato AssoretiPMI per la provincia di Gorizia, si è invece addentrato negli aspetti fiscali e tributari inerenti le reti d’impresa.
Egli ha precisato che la rete soggetto, avendo soggettività giuridica è un’entità distinta dalle imprese partecipanti, con un rapporto fra rete e soci di tipo partecipativo (es. società/soci) mentre nella rete contratto i rapporti sono riconducibili al contratto di mandato. La rete soggetto è iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese, ha codice fiscale e partita IVA, deve tenere le scritture contabili, deve depositare la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e il conferimento dei singoli nel fondo patrimoniale costituisce un apporto di capitale proprio. La rete soggetto deve versare l’ IRES e l’IRAP. La sua base imponibile è diversa se ente commerciale o non commerciale.
Nel caso della rete contratto le operazioni messe in atto (attive e passive) in esecuzione del contratto di rete producono invece effetti per la quota parte in capo alle singole imprese. I rapporti tra gli imprenditori sono riconducibili a due tipologie contrattuali e cioè mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.

Dal punto di vista contabile, in caso di mandato con rappresentanza:

  • gli atti posti in essere da parte del mandatario con rappresentanza producono effetti giuridici direttamente in capo ai singoli rappresentanti;
  • le imprese partecipanti sono tenute a fatturare le operazioni attive per la quota parte del prezzo ad esse imputabili
  • i fornitori sono tenuti ad emettere, nei confronti di ciascuna impresa partecipante, le fatture passive per la parte di prezzo ad esse imputabile

Mentre nel caso di mandato senza rappresentanza:

  • non si verificano effetti sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto
  • la singola impresa o l’eventuale capofila deve “ribaltare” i ricavi nei confronti dei partecipanti per conto dei quali ha agito, ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese
  • la singola impresa o l’eventuale capofila deve “ribaltare” i costi nei confronti dei partecipanti, per conto dei quali ha agito, emettendo fatture quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

Di seguito gli imprenditori presenti hanno posto i loro quesiti ai relatori.
Da idee ed esigenze espresse è emerso che nel settore agroalimentare le reti d’imprese potrebbero essere un valido strumento per la realizzazione di tanti progetti anche molto diversi tra loro.
Come sottolineato dagli stessi relatori, ogni rete va però cucita su misura, con una definizione chiara dei programmi che si devono tradurre in azioni concrete di successo.

Maggiori informazioni sulle reti d’impresa si trovano sul sito contrattidirete.registroimprese.it.
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